L’attività di recupero rifiuti può essere avviata decorsi 90 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE, la quale provvederà a comunicare l’avvenuta Iscrizione al Registro provinciale ex art. 216, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, la comunicazione, in quanto riguardante un'attività produttiva, va indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio comunale nel quale si svolge l’attività o è situato il relativo impianto. Per individuare il SUAP del comune interessato consultare il portale:
http://www.impresainungiorno.gov.it/.
L’attività di recupero rifiuti può essere avviata decorsi 90 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE, la quale provvederà a comunicare l’avvenuta Iscrizione al Registro provinciale ex art. 216, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
La durata dell’ISCRIZIONE è pari ad anni 5. L’eventuale COMUNICAZIONE di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di scadenza della stessa ISCRIZIONE.
La validità dell’Iscrizione al Registro è subordinata al pagamento, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, del diritto annuale di iscrizione, il cui importo è calcolato in base alla quantità annua di rifiuti trattati ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998.
L’elenco della documentazione da allegare alla COMUNICAZIONE è scaricabile dall’apposita sezione del sito della Provincia del Verbano Cusio Ossola o è disponibile presso gli uffici del Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche provinciale.
Qualora la Provincia ritenga non sussistano le condizioni necessarie all’avvio/rinnovo dell’attività di recupero rifiuti disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di inizio/prosecuzione dell’attività.
Riferimenti normativi:
- Artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
- D.M. n. 186 del 05/04/2006
- Decreto n. 161 del 12/06/2002
- D.M. n. 350 del 21/07/1998