Impianti di cogenerazione da fonti convenzionali

Descrizione

Il D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.

In particolare per gli impianti di cogenerazione da fonti convenzionali l’art.11 c.7 del predetto D.Lgs prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

Nella presente pagina sono pubblicati i documenti relativi ai procedimenti in corso che riguardano tale materia.

Unità organizzativa collegata

Ufficio Energia Impianti Termici

L'Ufficio Energia Impianti Termici si occupa dei controlli sugli impianti termici e della gestione delle attività connesse al Catasto Impianti Termici Regionale (CIT), promuovendo sicurezza, efficienza energetica e rispetto della normativa.