Impianti di cogenerazione da fonti convenzionali

Descrizione

Il D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.

In particolare per gli impianti di cogenerazione da fonti convenzionali l’art.11 c.7 del predetto D.Lgs prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

Nella presente pagina sono pubblicati i documenti relativi ai procedimenti in corso che riguardano tale materia.

Unità organizzativa collegata

Ufficio Energia Impianti Termici

L'Ufficio Energia Impianti Termici si occupa dei procedimenti relativi agli impianti di produzione energia, gasdotti, oleodotti e impianti termici.