DPGR n. 14/R del 22/12/2021 - Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico. Richiesta trasmissione relazione di calcolo.
DPGR n. 14/R del 22/12/2021 - Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico. Richiesta trasmissione relazione di calcolo.
12 marzo 2026
Premesso che:
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il DPGR 14/R/2021 in merito al Deflusso Ecologico (DE), ai sensi dall’art. 8 comma 1 e dell’art. 34 comma 1 della L.R. 9 del 08/07/2025, prevede che entro il 31/12/2026, ma comunque in tempi utili al fine di attivare l’eventuale DE calcolato, debba pervenire alla Provincia del VCO detta elaborazione;
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in base all’esito dell’elaborazione, che dovrà essere confermata dalla Provincia del VCO, si dovranno eventualmente apportare le modifiche agli organi di rilascio per garantire il DE oppure verranno confermate le attuali modalità e valori del DMV;
Si invita tutti i titolari di una concessione di derivazione d’acqua, all’interno del territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, a voler verificare se risultano tenuti all’adeguamento in merito al rilascio del DE (Deflusso Ecologico) e di conseguenza a trasmettere la relazione di calcolo del DE ovvero la volontà di procedere con la sperimentazione, per tutte le derivazioni in concessione, in tempi utili per l’approvazione da parte dell’ufficio scrivente.
Con la presente si allega inoltre la nota con i chiarimenti interpretativi forniti da Regione Piemonte in merito al DPGR 14/R/2021 e s.m.i., pervenuta al ns. prot. n. 820 del 20/01/2026 per l’applicazione del calcolo del Deflusso Ecologico (DE).
In particolare si evidenziano i seguenti tre aspetti:
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Concentrazione dei rilasci del DE per le derivazioni esistenti e per le nuove:
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Nel caso di prese sussidiarie restano valide le modalità di rilascio a suo tempo approvate, fermo restando il calcolo del DE ai sensi del DPGR 14/R/2021 e s.m.i.. secondo le modalità di cui al punto 2.
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Applicazione del valore minimo di DE per le derivazioni esistenti:
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Se è presente un DMV (ai sensi del DPGR 8R/2007 e s.m.i.) pari o superiore a 50 l/s, nel caso in cui il calcolo del DE risulti inferiore al DMV, si conferma il DMV a suo tempo approvato. Nel caso in cui il calcolo del DE risulti superiore al DMV si conferma il DE e si resta in attesa di ricevere il dimensionamento delle necessarie/eventuali opere di adeguamento ai fini del rispetto del medesimo o, in alternativa, di presentare una proposta di sperimentazione ai sensi dell’art. 10 del DPGR in oggetto.
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Se è presente un DMV (ai sensi del DPGR 8R/2007 e s.m.i.) inferiore a 50 l/s, nel caso in cui il calcolo del DE risulti inferiore al DMV:
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se il bacino imbrifero è inferiore a 50 kmq, si conferma il DMV attualmente presente;
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se il bacino imbrifero è superiore a 50 kmq, si deve applicare il valore minimo di 50 l/s e si resta in attesa di ricevere il dimensionamento delle necessarie/eventuali opere di adeguamento ai fini del rispetto del medesimo o, in alternativa, di presentare una proposta di sperimentazione ai sensi dell’art. 10 del DPGR in oggetto.
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Se è presente un DMV (ai sensi del DPGR 8R/2007 e s.m.i.) inferiore a 50 l/s, nel caso in cui il DE risulti superiore al DMV:
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se il bacino imbrifero è inferiore a 50 kmq e il DE risultasse comunque inferiore ai 50 l/s si conferma il nuovo valore di DE e si resta in attesa di ricevere il dimensionamento delle necessarie/eventuali opere di adeguamento ai fini del rispetto del medesimo o, in alternativa, di presentare una proposta di sperimentazione ai sensi dell’art. 10 del DPGR in oggetto;
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se il bacino imbrifero è superiore a 50 kmq si deve applicare il valore minimo di 50 l/s e si resta in attesa di ricevere il dimensionamento delle necessarie/eventuali opere di adeguamento ai fini del rispetto del medesimo o, in alternativa, di presentare una proposta di sperimentazione ai sensi dell’art. 10 del DPGR in oggetto.
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Per i nuovi prelievi i valori minimi di DE da applicarsi sono quelli minimi previsti all’art. 3 del DPGR 14/R/2021 e s.m.i..
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Applicazione dei coefficienti nel calcolo del DE
Nel caso in cui la derivazione insista su un corso d’acqua non tipizzato (quindi assente nella Tabella - Sintesi parametri Q, N, F, T e funzione Z del DPGR 14/R/2021 e s.m.i.), vanno applicati per il calcolo del DE i coefficienti del corpo idrico ricevente, contenuti nella suddetta tabella.
Si precisa fin d’ora che il calcolo del DE deve essere effettuato, come da allegati al DPGR 14/R, a partire dai dati di tipo idrologico necessari al calcolo del qmeda (portata specifica media annua naturale del corso d'acqua per unità di superficie del bacino), esplicitandone i valori.
Si ricorda infine che:
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tutti i prelievi esistenti devono rilasciare il DE a decorrere dal 31.12.2026, a meno di eventuali ulteriori modifiche normative che dovranno essere recepite dal titolare della derivazione autonomamente, con l'obbligo di realizzare l'eventuale necessario adeguamento delle opere di presa, previa approvazione dei progetti, fatti salvi maggior rilasci già previsti in disciplinare.
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le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal regolamento in oggetto;
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qualora non venisse consentito a questo Ente di poter verificare il DE e, nel caso, approvare le opere di adeguamento, ai fini della loro realizzazione entro il termine di legge, tale carenza costituirebbe condizione per la dichiarazione della cessazione dell’utenza, ai sensi dell’art. 32 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i..
per eventuali chiarimenti, contattare
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. (Dott. Andrea De Zordi)
