Arizona Loading

AGENZIE DI VIAGGIO

Home LA PROVINCIA / Uffici e Servizi / Settore I / Turismo AGENZIE DI VIAGGIO

Definizione, normativa, apertura e variazioni

Agenzia di Viaggio e Turismo è, ai sensi della Legge Regionale n. 15/88, un’impresa che eserciti congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.

Il titolare, contestualmente all’apertura dell’agenzia di viaggio, è tenuto a presentare al Comune in cui ha sede l'agenzia stessa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Agenzia di viaggio e turismo (SCIA). Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi utilizzando l'apposita modulistica. È compito del Comune trasmettere copia della documentazione alla Provincia.

Denominazione

Prima della presentazione della SCIA occorre richiedere al Servizio Turismo della Provincia la verifica dell’idoneità della denominazione dell’agenzia.

La denominazione non deve ingenerare confusione nel consumatore: non ci possono essere omonimie nel territorio regionale e la denominazione non deve coincidere con nomi di Comuni o Regioni italiane.

La comunicazione degli uffici provinciali circa l’idoneità della denominazione è da utilizzarsi entro 30 gg. per la presentazione della SCIA in Comune.

Fondo di garanzia

A decorrere dal 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge n. 115/2015 (art. 9). La normativa obbliga l’organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari (agenzie di viaggi) a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.