La domanda per il rilascio dell'AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente quando l’impresa deve ottenere o rinnovare uno o più dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
- autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 del D.Lgs n. 152/2006);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (art. 272 del D.Lgs n. 152/2006);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, c. 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);
- comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 215 del D.Lgs n. 152/2006) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (art. 216 del D.Lgs n. 152/2006).
L'AUA sostituirà tutte le autorizzazioni ambientali cui l'impianto è soggetto, portandole ad una durata pari a 15 anni.
Per le attività soggette solo a comunicazioni e/o all'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, l'impresa ha comunque la facoltà di effettuare presso il SUAP direttamente le singole procedure, senza richiedere l'AUA.
Per individuare il SUAP del comune interessato consultare il portale:
http://www.impresainungiorno.gov.it/
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.